BONUS FACCIATE AL 90%
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito gli adempimenti necessari per usufruire del "bonus facciate" (dal sito dell'ADE: "detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi"
I contribuenti interessati a beneficiare della richiamata agevolazione sono tenuti a rispettare alcuni adempimenti che riporterò solo in parte, a titolo esemplificativo. Sono tenuti ad effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale c.d. “speciale”, secondo i modelli predisposti ai fini dell’ecobonus (su tali bonifici sarà applicata una ritenuta d’acconto dell’8%); nella dichiarazione dei redditi sarà necessario indicare i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (tale adempimento non è invece richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie complessiva dell’immobile); comunicare la data di inizio dei lavori all’Asl competente (qualora tale comunicazione sia obbligatoria); conservare le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico effettuato e non solo. Per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti ai fini del cd. “ecobonus” ed inoltre i contribuenti devono acquisire e conservare: l’asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti e, successivamente all’esecuzione degli interventi, l’attestato di prestazione energetica (APE) ... See more